Regolamento degli organi collegiali
* estratto dal regolamento di istituto
ALLEGATO N. 2
REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 1. Programmazione e coordinamento delle attività degli Organi collegiali
All’inizio di ogni anno scolastico ciascuno degli Organi collegiali programma, secondo un calendario prestabilito, le proprie attività sulle competenze ordinarie, al fine di realizzare un ordinato e produttivo svolgimento delle attività stesse.
Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi collegiali che esercitano competenze parallele.
Art. 2 Disposizioni generali sulla convocazione degli Organi collegiali
La convocazione degli Organi collegiali è disposta con preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data prevista delle riunioni, salvo circostanze eccezionali e situazioni di urgenza.
La convocazione è effettuata mediante affissione all’Albo dell’Istituto di un apposito avviso e contestualmente pubblicato sul sito dell’Istituto; deve indicare la data, l’orario d’inizio e di chiusura e gli argomenti posti all’Ordine del giorno.
Relativamente al Consiglio di Istituto e alla Giunta esecutiva su richiesta dei rispettivi presidenti e ai fini meramente organizzativi, i consiglieri possono essere avvisati, nello stesso giorno dell’avvenuta affissione all’Albo dell’avviso e pubblicazione sul sito dell’Istituto, della data di convocazione e dell’O.d.G., a mezzo di una email inviata all’indirizzo di posta elettronica ufficiale dell’Istituto, o a mezzo di una telefonata.
Le riunioni degli Organi collegiali non devono coincidere se vertono su argomenti comuni.
Le proposte da avanzare ad un Organo collegiale, soprattutto di natura finanziaria e contabile, devono essere consegnate, almeno gg.5 lavorativi prima della riunione, alla Segreteria amministrativa dell’Istituto o all’Ufficio di presidenza, affinché i componenti della assemblea ne possano prendere visione.
Art. 3 Convocazione del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta per ogni periodo nel quale è stato deliberato di suddividere l’anno scolastico.
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e nel periodo dal 1° settembre all’inizio delle lezioni per definire tutte le attività previste dalla normativa vigente.
Art. 4 Svolgimento delle sedute del Collegio dei Docenti e delle Votazioni
Le sedute del Collegio dei Docenti si svolgono nel rispetto delle norme vigenti relative agli organi collegiali scolastici e del presente regolamento, approvato dal Collegio stesso in data 16.11.2017.
Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente scolastico e in caso di sua assenza o impedimento dal docente Collaboratore del D.S. delegato.
Il Presidente del Collegio, nel rispetto delle regole democratiche che sovraintendono il funzionamento dell’Organo collegiale, garantisce lo svolgimento della seduta, coordina e dirige l’attività, assicura il rispetto delle norme stabilite, regola la discussione e disciplina gli interventi secondo l’ordine del giorno.
Il segretario verbalizzante è nominato dal Dirigente scolastico tra i collaboratori del D.S. facenti parte dell’Ufficio di Presidenza.
La seduta è valida quando è presente la metà più uno degli aventi diritto: docenti di
ruolo e non di ruolo, sia a Tempo Indeterminato sia a Tempo Determinato in servizio nell’Istituto a qualsiasi titolo.
La seduta si svolge in forma non pubblica. E’ ammessa la partecipazione di esperti esterni per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza per l’Istituto, procede seguendo l’Ordine del giorno previsto. Su richiesta di almeno un componente, la sequenza dell’Ordine del giorno può essere modificata dopo approvazione della maggioranza dei presenti.
L’espressione del voto avviene ordinariamente in modo palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale, se richiesto.
Nel caso di contrapposizione delle candidature la votazione avviene a scrutinio segreto, su apposita scheda recante il nome dell’organismo da eleggere. Sono proclamati eletti, nel numero stabilito per ogni organismo dal Collegio, i docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il docente più giovane di età.
Il Presidente accerta anzitutto il numero dei favorevoli, poi quello dei contrari e infine quello degli eventuali astenuti.
Le proposte e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti. Salvo disposizioni di legge contrarie, il Collegio dei Docenti elegge le Funzioni strumentali per l’attuazione del P.T.O.F. e le Commissioni di lavoro.
Tutti i docenti presenti al Collegio esercitano l’elettorato attivo e passivo. Per gli incarichi di durata annuale, l ’elettorato passivo è esercitato dai soli docenti in servizio fino al termine dell’anno scolastico. Sono proclamati eletti, nel numero stabilito dal Collegio per ogni organismo, i docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 5 Attribuzioni del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è l’organo di governo dell’Istituto e le sue competenze sono fissate dalle leggi vigenti, in particolare le sue competenze sono fissate dall’art.10 D.Lgs.16 aprile 1994, n.297
Art. 6 Attribuzioni del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio di Istituto
Il Presidente coordina e dirige l’attività del Consiglio di Istituto, assicura il rispetto delle norme relative al Consiglio stesso, contenute nel presente Regolamento, approvato in data 31.01.2018; regola inoltre la discussione e disciplina gli interventi secondo l’ordine delle richieste.
Il Presidente del Consiglio di Istituto:
- può accedere a tutte le parti comuni dell’edificio scolastico durante il normale orario di servizio, previo avviso;
- può avvalersi dei servizi di segreteria per l’espletamento delle proprie funzioni. Il Vicepresidente è eletto tra i genitori, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, ma non subentra in caso di cessazione delle
Le funzioni di segretario sono affidate al Presidente o a un docente membro del Consiglio.
Art. 7 Prima convocazione del Consiglio di Istituto
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, dopo le elezioni per il rinnovo triennale, è disposta, dal Dirigente scolastico, non oltre il 20° giorno dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni.
Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni ministeriali.
Art. 8 Elezione del Presidente, del Vicepresidente e della Giunta esecutiva
Nella prima seduta, il Consiglio, presieduto dal Dirigente scolastico, elegge, tra i rappre-
sentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente e il Vicepresidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Tutti i membri del Consiglio esercitano l’elettorato attivo, l’elettorato passivo è esercitato dai soli genitori, membri del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei membri del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, rapportata al numero dei presenti alla seduta.
In caso di parità di voti è eletto il più giovane per l’età.
L’elezione del Vicepresidente ha luogo a scrutinio segreto. E’ eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, rapportata al numero dei presenti alla seduta. Nella prima seduta sono anche eletti i rappresentanti delle componenti genitori, docenti, non docenti e studenti (uno per ciascuna categoria) nella Giunta esecutiva.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Tutti i membri del Consiglio esercitano l’elettorato attivo; l’elettorato passivo è esercitato dalle singole componenti da eleggere. Sono eletti membri della Giunta esecutiva coloro i quali abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti, rapportata al numero dei presenti alla seduta.
Art. 9 Convocazione del Consiglio di Istituto e ordine del giorno
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio con un preavviso non inferiore a gg.5 rispetto alla data delle riunioni, salvo circostanze eccezionali e urgenti. La data di convocazione può essere stabilita anche al termine di ciascuna riunione del Consiglio e per i presenti ciò vale come convocazione, senza altre formalità.
Il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono predisposti dal Presidente della Giunta esecutiva d’intesa con il Presidente del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio che può esercitarlo nei seguenti modi:
a – durante la seduta con una proposta formulata anche da un singolo consigliere che richieda l’inserimento di un argomento nella seduta successiva: sulla proposta il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
b – con una richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti, fatta pervenire al Presidente della Giunta o del Consiglio d’Istituto, prima dell’inizio della seduta.
Art. 10 Validità delle riunioni del Consiglio di Istituto
La seduta del Consiglio di Istituto è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica.
La presenza di tutti i membri rende valida la seduta, anche in caso di sua irregolare convocazione.
Art. 11 Svolgimento delle sedute del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è presieduto dal Presidente del C.d.I. o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, il C.d.I. è presieduto dal più anziano tra i genitori presenti. In caso di assenza della componente genitori il Consiglio di Istituto è presieduto dal più anziano, per il servizio svolto nel M.I.U.R., tra i presenti.
Il Presidente del C.d.I. garantisce il rispetto delle regole democratiche nello svolgimento delle sedute. Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente, trascorsi 30 minuti dall’orario della convocazione senza che sia stato raggiunto in numero legale, il
Presidente dichiara deserta la seduta e fissa con i presenti una nuova convocazione, da notificare solo agli assenti. Alle sedute possono assistere gli elettori delle diverse componenti del C.d.I.
I membri impossibilitati a presenziare alla seduta avranno cura di comunicare al Presidente, prima della seduta medesima, la giustificazione dell’assenza in mancanza della quale l’assenza sarà considerata ingiustificata.
E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’ordine del giorno, nella successione in cui sono elencati.
L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o di uno o più Consiglieri dopo approvazione della maggioranza dei presenti.
Per discutere e deliberare su argomenti che non siano all’ordine del giorno ma che presentino chiari caratteri d’urgenza è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti.
L’espressione del voto è palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale, se richiesto; è a scrutinio segreto solo quando si faccia questione di persone.
Il Presidente accerta anzitutto il numero di coloro che sono favorevoli al testo proposto, successivamente il numero di coloro che non lo approvano ed infine di coloro che eventualmente si astengono.
Ogni proposta s’intende approvata quando sia stata raggiunta la maggioranza semplice dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La seduta del Consiglio di Istituto in sessione disciplinare si svolge in forma non pubblica e vi partecipano tutti i membri del Consiglio stesso. Sono invitati per l’audizione gli allievi sottoposti ad azione disciplinare, e per i minorenni anche gli esercenti della potestà genitoriale dei medesimi, il personale dell’Istituto coinvolto nel procedimento disciplinare.
Art. 12 Pubblicità degli atti
La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dall’art.43 D.Lgs.16 aprile 1994, n.297, deve avvenire mediante affissione all’Albo dell’Istituto della copia delle deliberazioni adottate, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio stesso. Le deliberazioni sono inoltre pubblicate sull’Albo informatico dell’Istituto (pagina web: www.isisambrosoli.it).
La copia da affiggere all’albo è consegnata dal Segretario al Dirigente scolastico che ne dispone l’affissione, attestando in calce ad essa la data iniziale di affissione, di norma non oltre gg.15. La copia resterà esposta per un periodo di gg.30.
I verbali e gli atti scritti sono depositati negli Uffici di Segreteria dell’Istituto, esibibili a richiesta. Non sono soggetti a pubblicazione atti e deliberazioni riguardanti singole persone.
Art. 13 Giunta esecutiva
In seno al Consiglio di Istituto viene eletta la Giunta esecutiva della quale fanno parte:
- il Dirigente scolastico, quale membro di diritto e Presidente della Giunta;
- il Direttore dei servizi generali e amministrativi, quale membro di diritto e segretario della Giunta;
- un membro di ciascuna componente scolastica, rappresentata nel Consiglio d’Istituto, nominato (a scrutinio segreto) dal Consiglio
La giunta esecutiva è convocata dal Dirigente scolastico secondo le modalità previste dall’art.5.
Le riunioni avvengono in forma non pubblica, salvo l’eventuale presenza di esperti autorizzati dalla stessa Giunta, il Presidente ne dirige e coordina l’attività nel rispetto delle norme vigenti e del presente regolamento approvato in data_31.01.2018.
La Giunta esecutiva predispone il programma annuale e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa di quest’ultimo, e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.
La Giunta esecutiva, su richiesta degli allievi odi chiunque vi abbia interesse, decide sui conflitti che insorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento d’Istituto.